1. Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli enti locali e ospedalieri, degli enti parastatali e in genere di tutti gli enti e istituti di diritto pubblico, che hanno almeno venti anni di servizio utili ai fini previdenziali, è concessa, a domanda, una anticipazione una tantum sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, di importo massimo pari al 70 per cento delle rate maturate all'atto della domanda, a carico dello Stato o degli enti previdenziali o dei fondi di previdenza, tenuti per legge o per regolamento all'erogazione delle predette indennità.
1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 1 sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e devono essere giustificate da:
a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e dalle case di cura convenzionate o dagli istituti riconosciuti in Italia e all'estero, per sé e per i componenti della famiglia, compresi i genitori;
b) acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notorio;
c) spese per la ristrutturazione della casa di proprietà, documentata con preventivo della ditta affidataria dei lavori;
d) spese per il matrimonio dell'interessato o di un figlio o di un fratello.
1. Ai fini della concessione dell'anticipazione di cui alla presente legge, restano comunque salve eventuali condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di anticipazione.
1. L'importo dell'anticipazione è detratto dal trattamento di fine rapporto.