PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli enti locali e ospedalieri, degli enti parastatali e in genere di tutti gli enti e istituti di diritto pubblico, che hanno almeno venti anni di servizio utili ai fini previdenziali, è concessa, a domanda, una anticipazione una tantum sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, di importo massimo pari al 70 per cento delle rate maturate all'atto della domanda, a carico dello Stato o degli enti previdenziali o dei fondi di previdenza, tenuti per legge o per regolamento all'erogazione delle predette indennità.

Art. 2.

      1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 1 sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e devono essere giustificate da:

          a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e dalle case di cura convenzionate o dagli istituti riconosciuti in Italia e all'estero, per sé e per i componenti della famiglia, compresi i genitori;

          b) acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notorio;

          c) spese per la ristrutturazione della casa di proprietà, documentata con preventivo della ditta affidataria dei lavori;

          d) spese per il matrimonio dell'interessato o di un figlio o di un fratello.

 

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Art. 3.

      1. Ai fini della concessione dell'anticipazione di cui alla presente legge, restano comunque salve eventuali condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati.
      2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di anticipazione.

Art. 4.

      1. L'importo dell'anticipazione è detratto dal trattamento di fine rapporto.